Recupero e riconoscimento anno 2013 per il personale scolastico
Sentenza della corte di cassazione 11 giugno 2024. Il riconoscimento dell'anno 2013 spetta a tutti , docente ed ata.
Finalmente con una recente sentenza della Corte di Cassazione, è stato sancito il recupero ai fini giuridici dell'anno 2013.
In effetti la sentenza ha disposto che il blocco di un anno (così come avvenuto per gli anni 2010, 2011 e 2012) seppur legittimo, deve comunque essere di natura transitoria e limitata nel tempo. Come lo è stato per gli anni 2010, 2011, 2012 - anche loro bloccati ma poi recuperati successivamente.
Difatti la leggittimità del blocco giuridico degli anni, è riconosciuto dalla Corte Costituzionale con le sentenze 219 del 2014 e n 178 del 2015 , in quanto incidente in modo temporaneo sul trattamento retributivo spettante negli anni interessati dal blocco.
Quindi il blocco è costituzionalmente legittimo solo e soltanto se temporaneo.
Vi è da dire che il blocco del 2013 vigente per oltre un decennio, assume quindi la connotazione di illegittimità per cui la sentenza della Corte di Cassazione 2024, diventa necessaria a ripristinare le regole.
EFFETTI PRATICI DEL RECUPERO DEL 2013
Ai fini pratici, il recupero dell'anno 2013 consente
1) il riconoscimento delle differenze economiche a favore dell'interessato, relative alla progressione di carriera rallentata dal mancato riconoscimento ai fini dell'anzianità di servizio, dell'anno 2013.
Una maggiore anzianità alla cessazione di servizio corrispondente al periodo 2013 non riconosciuto.
2) Un migliore trattamento tfr
3) Un migliore trattamento pensionistico.
COME QUANTIFICARE
Il software CARRIERA LEX PLUS - versione recupero 2013 - consente di rielaborare la nuova ricostruzione della carriera in virtù del riconoscimento 2013 - Ed inoltre consente di quantificare le somme spettanti da riconoscere all'interessato.
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A CHI SPETTA
Il recupero del 2013, spetta ovviamente a tutti coloro che nel 2013 hanno prestato servizio nella scuola pubblica.
Spetta anche a chi è in pensione ? Come accertato più volte da varie sentenze, l'anzianità lavorativa NON è soggetta ad alcuna prescrizione. Quindi il recupero 2013 spetta anche a chi non è più alle dipendenze della scuola pubblica perchè in pensione.
Precisiamo che mentre l'anzianità lavorativa non è soggetta a prescrizione, invece le differenze retributive soggiaciono alla prescrizione quinquennale oppure decennale in caso di riconoscimento dell'inadempienza contrattuale da parte del giudice.
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Il software consente la quantificazione delle differenze spettanti al ricorrente in caso di recupero dell'anno 2013.
Il programma elabora un prospetto dettagliato riportando per ogni periodo lavorato, la differenza economica tra quanto avrebbe percepito l'interessato con il riconoscimento dell'anno 2013 - e quanto percepito effettivamente con il blocco del 2013.
Il programma elabora il nuovo decreto di ricostruzione della carriera che andrà a sostituire il vecchio decreto fatto al Sidi
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SERVIZIO PER IL RICONTEGGIO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SPETTANTI AI LAVORATORI DELLA SCUOLA. (PERSONALE DOCENTE ED ATA)
Riconoscimento integrale servizi nella scuola
I docenti e gli ATA (precari o giá di ruolo) possono ottenere, per i loro periodi lavorati nella scuola, i miglioramenti economici e giuridici previsti dalla Direttiva Europea!
Calcola anche tu gli arretrati spettanti dai periodi di ruolo e pre ruolo, supplenze, a tempo derminato effettuati nella scuola.
Con il nostro servizio è semplice!! Basta inserire i periodi svolti come docente e ata nella scuola pubblica, ed inviare la richiesta.
Riceverai a stretto giro nella tua mail, il prospetto dettagliato delle differenze spettanti.
Il prospetto riporterà il conteggio dettagliato di ciò che spetta dal punto di vista economico e giuridico.
Il prospetto potrà essere presentato alla scuola o essere allegato ad un ricorso
Sentenza della Corte di Cassazione n.22558/2016
La normativa europea prima, ma sopratutto la corte di cassazione recentemente, hanno stabilito che al personale assunto a tempo determinato nella scuola pubblica deve essergli riconosciuto lo stesso trattamento retributivo del pari personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
E' importante sapere che tale riconoscimento, a seguito sentenza della cassazione, è diventato pertanto un DIRITTO RICONOSCIUTO AL LAVORATORE (docente e ata) e NON una semplice concessione da parte del datore di lavoro.
VEDI LA SENTENZADELLA CASSAZIONE: http://www.diritto-lavoro.com/wp-content/uploads/2016/11/sentenza-n.-22558-del-2016.pdf
Sentenza che stabilisce il diritto alla Ricostruzione di Carriera INTEGRALE (senza tagli)
Come si sa all'atto dell'immissione in ruolo il servizio pre ruolo svolto viene riconosciuto per i primi 4 anni per intero e i restanti anni solo per 2/3.
Ciò è in palese contrasto con il principio di "non discriminazione tra pari lavoratori" stabilito dalla corte europea.
Difatti i giudici del lavoro nelle tante sentenze favorevoli ai lavoratori, dicono appunto che se il periodo di precariato deve essere retribuito esattamente come se fosse di ruolo, non può il medesimo servizio, una volta immessi in ruolo, essere poi discriminato sottraendo circa un terzo dal servizio stesso.
Se vuoi anche tu quantificare gli arretrati spettanti......
Tutto il personale scolastico che ha effettuato almeno 36 mesi di servizio da: supplente/incaricato annuale/tempo determinato/ etc. - può chiedere le differenze retributive spettanti a seguito del ricalcolo del periodo svolto da precario come se lo stesso periodo fosse stato svolto come personale di ruolo e quindi con la stessa retribuzione spettante in tali casi.
.... Ecco come fare:
procurati tutti i periodi svolti a tempo determinato e la ricostruzione della carriera. (sono documenti da richiedere alla segreteria della scuola) e accedi al nostro servizio dedicato: https://xml32.altervista.org/riconoscimentopreruolo/preruolo1.php -
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SE SEI ANCHE DI RUOLO
se sei di ruolo, puoi chiedere il servizio completo di euro 80,00 dove viene prodotto anche il decreto di ricostruzione integrale e senza tagli
Basterà compilare i campi richiesti e nel giro di 24 ore, ti sarà recapitato nella tua casella mail, il prospetto delle differenze spettanti calcolato tra lo STIPENDIO EFFETTIVAMENTE PERCEPITO (cioè lo stipendio come precario) e lo STIPENDIO CHE AVRESTI DOVUTO EFFETTIVAMENTE PERCEPIRE.
Il prospetto è dettagliato ed esaustivo e può essere inviato alla scuola, all'ufficio scolastico, o essere presentato in sede di giudizio.
Per accedere al servizio clicca su questo link: http://xml32.altervista.org/riconoscimentopreruolo/preruolo1.php
Ideale per chi è stato immesso in ruolo avendo fatto almeno 5 anni di pre ruolo.
Il servizio ti quantifica dal punto di vista contabile attraverso la documentazione che ti invieremo, ciò che ti spetta in concreto sia nell'immediato che nel futuro in virtù della nuova ricostruzione di carriera.
Indispensabile per allegare agli atti per un ricorso, messa in mora, richiesta al miur, etc.
(vedi gli esempi sottostanti)
UN ESEMPIO PRATICO E REALE
Facciamo un esempio con dati reali, relativo ad un docente di scuola superiore che ha effettuato i seguenti servizi:
1) dal 01/09/2000 al 31/08/2010 - come supplente nella scuola, ininterrotamente per complessivi 10 anni scolastici.
2) dal 01/09/2010 il docente viene immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
All'immissione in ruolo gli sarà riconosciuta un anzianità di anni 8 (pur avendo fatto 10 anni di pre ruolo).
ECCO COSA POTRA' RICHIEDERE L'INTERESSATO USUFRUENDO DEL NS. SERVIZIO DI CALCOLO:
Per i periodi a tempo determinato, cioè i 10 anni di supplenze, si farà riferimento al prospetto sottostante che riporta analiticamente il conteggio tra lo stipendio percepito e lo stipendio che si sarebbe dovuto percepire in base all'anzianità di carriera che trascorreva.
Le differenze spettanti sono riportate nella penultima colonna ed ammontano esattamente ad euro 9735,08
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Per i periodi a tempo indeterminato, si fa riferimento ai due prospetti sottostanti.
Il primo riporta la ricostruzione secondo il ministero (fatta al Sidi) dove vengono "tagliati 2 anni" alla carriera del docente. Difatti dei 10 anni di anzianità, ne saranno riconosciuti 8:
Il sottostante secondo prospetto, invece riconosce e calcola la progressione in base a tutta l'anzianità (10 anni).
Il vantaggio di questo nuovo calcolo sta nella progressione di carriera che si anticipa di due anni. Difatti all'articolo 2, il docente passa nella fascia successiva in data 01/09/2016 - anzichè in data 01/09/2018.
Acquisisce quindi una maggiorazione di stipendio due anni prima rispetto alla ricostruzione originale.
Se vuoi richiedere il ns. servizio con:
Espletamento di uno solo dei due calcoli a sole euro 60,00 - compreso iva
oppure
Espletamento di tutti e due i calcoli a sole euro 80,00 compreso iva
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CALCOLO PERIODI DI SERVIZIO SECONDO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 31149/2019 E 31150/2019
Discorso a parte deve essere fatto nel caso in cui viene richiesto preliminarmente il calcolo della effettiva anzianità di servizio maturata per i docenti.
In tal caso deve essere fatta una comparazione così come richiesto dalla sentenza 31149 del 2019 della Cassazione - Ossia:
9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
IL NOSTRO SERVIZIO EFFETTUA TALE TIPO DI CALCOLO QUANTIFICANDO ATTRAVERSO UN PROSPETTO RIEPILOGATIVO CHE POTRA' ESSERE ALLEGATO ANCHE AL RICORSO, LE RISULTANZE OTTENUTE CONSIDERANDO E CONFRONTANDO L'EFFETTIVA ANZIANITA' DI SERVIZIO MATURATA, E L'ANZIANITA' STANDARD RICONOSCIUTA DAL MINISTERO SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE
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Calcolo della effettiva anzianità di servizio giuridica ed economica raggiunta dai docenti, professori, insegnanti, personale scolastico
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